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Legge 23/12/1996 n. 662164. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri della fiscalità locale spettanti ai comuni, alle province ed alle comunità montane sulla base della legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 156 e con le seguenti ulteriori variazioni: a) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 212.100 milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239 per cento dei contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995; b) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 281.000 milioni, spettante ai soli enti che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 1995 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995 n. 85, e da ripartire in misura proporzionale ai contributi erariali assegnati per il 1996 a tale titolo; c) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 10.000 milioni, da destinare alla provincia di Catanzaro per lire 3.850 milioni, alla provincia di Forlì per lire 3.150 milioni ed alla provincia di Vercelli per lire 3.000 milioni; d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000 milioni per l'erogazione di contributi per la fusione e l'unione di comuni, da attribuire con le modalità ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996; e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale di un importo complessivo pari a lire 506.100 milioni per il finanziamento degli incrementi previsti dalle lettere a), b), c) e d). 165. Agli enti locali é assegnato un fondo di lire 175.000 milioni da attribuire ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. 166. Le somme dovute agli enti locali a seguito di correzione di errori materiali, relativi al calcolo delle spettanze sul contributo per gli squilibri della fiscalità locale, possono essere corrisposte a valere sugli stanziamenti del fondo ordinario. 167. I capitoli della rubrica 3 (Servizi del Provveditorato generale dello Stato) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 sono ridotti per complessive lire 190 miliardi. Il Ministro del tesoro ripartisce la predetta riduzione tra i capitoli della rubrica medesima. 168. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti locali é prorogato al 28 febbraio 1997. É altresì differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1997. Ai fini della predisposizione del bilancio 1997 e dei suoi allegati, i contributi erariali di parte corrente ed in conto capitale spettanti ai comuni, alle province, alle comunità montane, sono attribuiti secondo le norme vigenti e nel rispetto delle entità previste dal bilancio dello Stato e dalla legge finanziaria per il 1997 definitivamente approvati. In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, e successive modificazioni, l'ente locale può deliberare l'esercizio provvisorio, sulla base del bilancio già deliberato, per un periodo di quattro mesi e i bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo i regolamenti di contabilità e i modelli di bilancio validi per i bilanci del 1996. 169. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 gennaio 1996 n. 32, 25 marzo 1996 n. 156, 25 maggio 1996 n. 287, 24 luglio 1996 n. 390, e 20 settembre 1996 n. 492. 170. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e son fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1994 n. 376, 8 agosto 1994 n. 492, 11 ottobre 1994 n. 574, 9 dicembre 1994 n. 676, 8 febbraio 1995 n. 33, 7 aprile 1995 n. 106, 10 giugno 1995 n. 224, 3 agosto 1995 n. 323, 2 ottobre 1995 n. 414, 4 dicembre 1995 n. 514, 31 gennaio 1996 n. 38, 4 aprile 1996 n. 188, 3 giugno 1996 n. 309, 5 agosto 1996 n. 409 e 4 ottobre 1996 n. 516. 171. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 agosto 1996 n. 452 e 23 ottobre 1996 n. 550. 172. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 maggio 1995 n. 155, 30 giugno 1995 n. 267, 1 settembre 1995 n. 367, 30 ottobre 1995 n. 452, 23 dicembre 1995 n. 571, 1 marzo 1996 n. 98, 29 aprile 1996 n. 235, 1 luglio 1996 n. 345, 30 agosto 1996 n. 415, 23 ottobre 1996 n. 549. 173. Fino alla nuova disciplina degli organi degli enti locali, per i comuni e per le province le relative giunte sono costituite dal sindaco o dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero pari di assessori determinato nel massimo in misura proporzionale ai membri del rispettivo consiglio e comunque non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti e nelle città metropolitane e nelle province con popolazione superiore a due milioni di abitanti. 174. Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici effettuate fino al 30 novembre 1996 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956 n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire un milione. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993 n. 515. 175. Il Governo é delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, le disposizioni occorrenti per la revisione ed il riordino del sistema dei trasferimenti a province, comuni e comunità montane, previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, a modifica dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 1995 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995 n. 85, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) introduzione di parametri che tengano conto dei servizi forniti mag giormente diffusi sul territorio e della accessibilità ad essi per i comuni che ne sono sprovvisti; b) determinazione di indicatori per l'individuazione delle condizioni di degrado socio-economico degli enti; c) introduzione di parametri per misurare gli eventuali insediamenti militari presenti nel territorio dell'ente; d) introduzione di correttivi ai parametri in relazione all'incremento della domanda di servizi dovuta alla peculiarità degli enti di maggiore dimensione demografica e in relazione, altresì, alla rigidità dei costi degli enti di minore dimensione demografica; e) determinazione di un periodo di riequilibrio dei trasferimenti erariali tenendo conto del complesso degli stessi di genere ordinario e consolidato, incrementato dei tributi detratti in precedenza e delle conseguenze derivanti dall'applicazione di nuovi criteri; f) attribuzione delle eventuali maggiori assegnazioni annuali di contributi erariali ai diversi fondi tenendo conto dell'incidenza delle nuove forme impositive attribuite agli enti locali; g) definizione di indicatori che facciano riferimento e incentivino lo sforzo tariffario e lo sforzo fiscale dei singoli enti; h) parametri che incentivino la gestione dei servizi in forma associata da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 176. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 175 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni. 177. Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 175, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dai commi da 175 a 177 e previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 176, con l'osservanza delle modalità ivi indicate. 178. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito. 179. Al personale militare che abbia presentato domanda di revoca ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 1996 n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994 n. 724. 180. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 28 settembre 1996 n. 505, e del decreto legge 29 novembre 1996 n. 606. 181. Il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, é effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato, ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i criteri di assegnazione dei medesimi sulla base della vigente normativa agli aventi diritto, anche se residenti all'estero, da effettuare tramite l'ente previdenziale competente. Gli importi residuali eccedenti il predetto taglio minimo sono liquidati direttamente dai predetti enti. L'emissione dei titoli, per l'anno 1996, non può superare l'importo di lire 3.135 miliardi. 182. Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento é effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi nella misura della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Gli enti ne terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui al comma 181. 183. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto. 184. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996 n. 608, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 510. 185. Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità, di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995 n. 335, dipendenti da imprese, può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facoltà di cui al presente comma é concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le decorrenze dei trattamenti previste dall'ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà. A questi ultimi l'importo della pensione é ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.
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